Pubblicato il Decreto Liberalizzazioni

Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con Legge n. 27 del 24 marzo 2012, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (G.U. n. 71 del 24 marzo 2012 – Suppl. Ordinario n. 53)

 

L’Articolo 9 DISPOSIZIONI SULLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE introduce per i professionisti le seguenti novità:

* Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico: Legge n. 143 del 02 marzo 1949, Decreto Ministeriale del 4 aprile 2001 e Circolare Ministero dei Lavori Pubblici dell’1 dicembre 1969. Sono inoltre abrogate tutte le norme che rimandano alle tariffe.

* Le tariffe continuano a valere nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, sino all’entrata in vigore di apposito Decreto Ministeriale che stabilisca parametri per la determinazione del compenso. Il Decreto dovrà essere emanato ENTRO IL 21 LUGLIO, data oltre la quale le tariffe decadranno in ogni caso.

* ENTRO il 21 LUGLIO, un Decreto Ministeriale (Giustizia ed Economica e Finanze) stabilirà parametri per gli oneri e le contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe

* Nella stipula di contratti per l’affidamento di incarico il professionista deve:
  • pattuire il compenso per le prestazioni professionali
  • rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico
  • indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale (RC Professionale)
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    * Obbligo di rendere nota al cliente la misura del compenso con un preventivo di massima, che deve:
  • essere adeguato all’importanza dell’opera
  • essere pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi
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    * In materia di tiriconio si stabilisce quanto segue:
  • al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
  • i primi sei mesi di tirocinio possono essere svolti in concomitanza col corso di studio (triennale, specialistico o magistrale), in presenza di apposite convenzioni tra consigli nazionali degli ordini e ministero
  • il tirocinio può essere svolto presso P.A., in presenza di apposite convenzioni tra consigli nazionali degli ordini e ministero, una volta terminato il corso di studi
  •  La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi
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